Il marchio CE

L’importanza del marchio CE nei dispositivi per estetica

Nel 1993, al fine di assicurare e attestare la conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle direttive e dai regolamenti comunitari, è stato introdotto il marchio CE, noto come marchio di conformità europea. In particolare, l’apposizione del marchio CE sul prodotto e/o dispositivo, informa consumatori, utilizzatori, nonché altre figure quali manutentori o autorità competenti, circa l’adempimento integrale degli obblighi da parte di fabbricanti, distributori e importatori relativamente al prodotto specifico, permettendo così la libera circolazione dei prodotti contrassegnati all’interno del mercato europeo.

A seconda della categoria merceologica, il marchio CE attesta il rispetto di precisi obblighi normativi quali l’osservanza di standard tecnici specifici e l’effettuazione di test mirati in materia di sicurezza. A seguito della verifica positiva da parte degli organismi o enti preposti, viene rilasciata una certificazione che non si configura come semplice autocertificazione aziendale ma quale atto dotato di valore giuridico vincolante.

Per quanto concerne le strumentazioni ed apparecchiature estetiche, la marcatura CE rappresenta un requisito obbligatorio che deve essere realizzato esclusivamente dall’entità europea responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato. Si evidenzia altresì che per le apparecchiature elettriche destinate all’estetica esistono parametri specifici relativi a potenza e intensità stabiliti da normative dedicate; tali parametri distinguono chiaramente gli strumenti destinati ai centri estetici da quelli impiegati nei trattamenti medici.

Al fine di garantire la conformità alle normative comunitarie, qualsiasi prodotto commercializzato nel territorio europeo deve recare il marchio CE indipendentemente dal paese di fabbricazione, sia esso uno Stato membro dell’Unione Europea come l’Italia o paesi terzi come la Cina.

Al termine della procedura di marcatura CE è possibile emettere quale documento comprovante la dichiarazione di conformità: tale attestazione certifica che il prodotto risponde ai requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza previsti dalla normativa comunitaria sulla marcatura CE. Analogamente all’apposizione del marchio stesso, questa dichiarazione ha validità esclusiva qualora il fabbricante abbia adempiuto integralmente agli altri obblighi prescritti dalla normativa; in caso contrario si configurerebbe una falsa dichiarazione con rilevanza penale in materia di tutela della salute e sicurezza.

Si sottolinea inoltre che la sola apposizione del marchio CE – anche se accompagnata da una dichiarazione di conformità o prestazione – non esaurisce gli obblighi normativi ad essa associati. Anzi, qualora gli ulteriori adempimenti non vengano rispettati, la sola presenza del marchio rende illegale la commercializzazione del prodotto e compromette la sicurezza degli utilizzatori finali poiché attribuisce erroneamente carattere “sicuro” a un prodotto privo delle necessarie valutazioni e verifiche previste dalla legge.

Infine si precisa che qualora la marcatura CE venga effettuata da soggetti extracomunitari essa risulta invalida; pertanto un produttore extraeuropeo che immetta sul mercato un prodotto recante il marchio CE senza averne titolo commette un illecito anche se il prodotto soddisfa gli standard tecnici richiesti.

Marchio CE come riconoscerlo

Il marchio CE autentico risulta frequentemente difficile da distinguere da quello di origine cinese, poiché entrambi sono contrassegnati dalla medesima marcatura CE. Tale ambiguità fondamentale, facilita ai produttori cinesi la contraffazione del marchio CE. La dicitura ‘China Export’ condivide infatti le stesse iniziali di ‘Comunità Europea’ e l’identica abbreviazione “CE”.

Dal punto di vista grafico, le due rappresentazioni risultano sostanzialmente simili; tuttavia, nel caso europeo, le lettere “C” ed “E” sono formate all’interno di un cerchio e tra le due lettere deve esserci almeno metà della larghezza della “C”. Al contrario, nel marchio CE cinese, la “C” e la “E” sono poste in prossimità molto ravvicinata.

In occasione di verifiche effettuate dagli organi competenti quali ASL o NAS, la normativa prevede sanzioni pecuniarie nei confronti del Datore di Lavoro qualora vengano rinvenuti dispositivi privi della corretta marcatura e conformità CE presso i propri centri; analoghe sanzioni possono essere applicate all’operatore in caso di affitto cabina.

In presenza di gravi violazioni, gli ispettori incaricati dei controlli hanno facoltà di sottoporre a sequestro attrezzature, macchinari o interi centri/studi fino alla conclusione del procedimento penale o al pagamento della sanzione, previa regolarizzazione dell’attrezzatura stessa.

In definitiva, la marcatura CE costituisce una procedura obbligatoria per tutti i prodotti regolamentati dall’omonima direttiva comunitaria. Essa deve essere eseguita dal fabbricante stabilito nel territorio dell’Unione Europea o da un suo mandatario avente sede in Europa, il quale attesta mediante dichiarazione di conformità che il prodotto risponde ai requisiti di sicurezza e salute prescritti dalle direttive pertinenti.

Tutti i dispositivi distribuiti da Derma 2.0 possiedono marchio CE e dichiarazione come richiesto da legge.